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Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

33492
Stato 30 occorrenze
  • 1947
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei proprî componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

A tale scopo nomina fra i proprî componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione

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via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinarî tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità

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modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di

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